Art. 13.
(Domanda di asilo presentata alla questura).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero in possesso di permesso di soggiorno o comunque soggiornante regolarmente nel territorio nazionale, la questura consegna l'opuscolo informativo di cui all'articolo 12 comma 2, e modifica, su richiesta, il titolo di soggiorno con la dicitura «per richiesta di asilo». In caso di necessità di accoglienza, la questura richiede all'Ufficio nazionale l'assegnazione di un posto in un centro di seconda accoglienza, invia il richiedente a tale centro e trasmette gli atti alla commissione territoriale competente.
      2. Qualora la domanda sia presentata alla questura da parte di uno straniero privo di permesso di soggiorno o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, la questura procede ai sensi dell'articolo 12.
      3. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero a cui sia già stato notificato un provvedimento

 

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di espulsione, la questura richiede alla commissione territoriale competente l'audizione del richiedente in via d'urgenza. L'effetto del provvedimento di espulsione è sospeso fino alla notifica della decisione della commissione territoriale.